Welfare aziendale anche per collaboratori e agenti? Con Beneficy si può

La piattaforma di welfare in cloud ha creato un modello per estendere i vantaggi del welfare aziendale anche nei confronti di chi non è un dipendente diretto attraverso l’utilizzo della normativa fiscale sulle spese di rappresentanza

Beneficy – l’unica piattaforma in cloud presente sul mercato disponibile in modalità Software as a Service – si conferma start-up innovativa e attenta a comprendere le esigenze delle aziende e dei lavoratori in questo particolare e difficile momento storico.
Dopo aver inserito tra i flexible benefit del proprio catalogo prodotti innovativi, come ad esempio l’opportunità di acquistare una e-bike, Beneficy ora punta ad estendere i benefici del welfare aziendale ad una platea più ampia e ha attivato una nuova possibilità che consente alle aziende di utilizzare la piattaforma di welfare anche a sostegno dei collaboratori esterni.

Con l’avvicinarsi del Natale e dei relativi regali e omaggi propri del periodo, Beneficy ha fatto due considerazioni:
• La piattaforma di welfare aziendale viene utilizzata come sistema per erogare benefit ai dipendenti, ma da questa struttura sono totalmente tagliati fuori tutti quei collaboratori che non sono lavoratori diretti, quindi i consulenti a partita iva, gli agenti e rappresentanti di commercio.
• I regali aziendali (la bottiglia di vino, piuttosto che la power bank) sono numerosi ma sovente di pochissimo valore pratico. Eppure, la crisi economica determinata dalla pandemia offrirebbe l’opportunità di regalare qualcosa di veramente utile e tangibile.

Beneficy ha quindi definito una procedura per venire incontro a tutti quei collaboratori che non sono dipendenti. Come fare tutto questo? Utilizzando la normativa fiscale sulle spese di rappresentanza.
La norma infatti stabilisce che le spese di rappresentanza possono interamente deducibili dal reddito di impresa in due casi: quando l’omaggio è di modico valore (fino a 50 € + iva) oppure quando l’ammontare totale della spesa non eccede una soglia che è proporzionata ai ricavi dell’azienda (vedi box in basso). Un esempio? Un’azienda con 10 milioni di ricavi può disporre di una cifra di 150 mila euro di spese di rappresentanza.

Perché quindi non utilizzare questa normativa per incentivare i collaboratori non dipendenti e la rete commerciale fatta prevalentemente da agenti di commercio.
L’azienda, attraverso la piattaforma di Beneficy, potrà erogare anche alla propria rete di collaboratori gli stessi beni e servizi che mette a disposizione dei dipendenti come welfare aziendale.

Invece di un classico omaggio fatto in serie, per fidelizzare i consulenti e ringraziare dei risultati ottenuti gli agenti di commercio, l’azienda potrà regalare un corso di lingue, un ciclo di fisioterapia, un mese di palestra, un piano alimentare personalizzato studiato in base alle caratteristiche personali o un abbonamento mensile al servizio che aiuta i genitori a trovare la babysitter perfetta.
La fase successiva di questo nuovo servizio, sarò quello di mettere a disposizione delle aziende un vero e proprio voucher digitale Beneficy, con cui il destinatario dell’omaggio potrà scegliersi in autonomia il benefit a lui più congeniale.

«In un momento di difficoltà per tutti come questo, anche i regali dovrebbero essere una forma di investimento utile – spiega Gianluca Moretto, founder di Beneficy – Estendere i vantaggi del welfare aziendale anche nei confronti di chi non è un dipendente diretto si può fare attraverso le spese di rappresentanza di fine anno: incoraggiare un collaboratore e la propria rete vendita, o anche clienti e prospect, è esattamente lo scopo delle spese di rappresentanza».

La norma sulle spese di rappresentanza

L’attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell’articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell’impresa.

Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede che “il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza”. Da non confondere con le spese di pubblicità, che sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di incrementarne la domanda.

L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni ed il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Gratuità
Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati

Finalità promozionali o di pubbliche relazioni
Divulgazione sul mercato dell’attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell’immagine dell’impresa volti ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico.

Ragionevolezza
Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico

Coerenza
Aderenza alle pratiche commerciali del settore

Secondo la circolare n. 34/E/2009 il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:
• se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il plafond);
• viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

L’articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse:
• 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a €10 milioni;
• 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente €10 milioni fino a €50 milioni;
• 0,4 % dei ricavi e altri proventi per la parte €50 milioni.

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