Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 7 marzo 2024

Pubblicati i chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024, che ha modificato le norme dell’art. 51 del TUIR in tema di welfare aziendale.

Con la Circolare 5E del 7 marzo 2024 L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024, che ha modificato l’art. 51 del TUIR in tema di welfare aziendale.

Rimborsi su spese relative alla “prima casa”

Per quanto concerne i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore per l’affitto o per il mutuo sulla prima casa, l’Agenzia delle Entrate specifica che i datori di lavoro potranno riconoscere rimborsi ai dipendenti in relazione a:

“immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.”

Anche in caso di contratto d’affitto o di mutuo intestato al coniuge o ad un altro familiare tra quelli indicati all’articolo 12 del TUIR, sarà possibile beneficiare della normativa agevolata relativa ai fringe benefit, a patto che l’immobile in affitto o gravato da mutuo sia l’abitazione principale del lavoratore.

Per spese per l’affitto, l’Agenzia delle Entrate specifica che si dovrà far riferimento al canone indicato nel contratto registratoversato nel corso dell’anno. Sono pertanto escluse le spese condominiali e gli altri costi accessori.

Il rimborso da parte del datore di lavoro comporterà il venir meno del diritto alla detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi.

Rimborso degli interessi passivi

La modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale è fissata nella misura del 50 per cento della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente, come stabilito dall’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR.

Anziché il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno come stabilito dalla norma previgente, si fa riferimento al TUR, in base alla tipologia di prestito, come segue:

 - per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;

 - per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.