Tra le novità del decreto contro il caro energia (art. 2 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21), oltre al temporaneo taglio delle accise sui carburanti, c’è anche l'incremento di 200 euro della franchigia fiscale sui “buoni carburante” per i dipendenti di aziende private.
In base all'art. 51 comma 3 del TUIR, non sono tassati i fringe benefit concessi dalle imprese ai propri dipendenti, fino alla soglia di spesa annua di 258,23 euro.
Con il nuovo decreto a questi 258,23 euro si vanno ad aggiungere ulteriori 200 euro per l'acquisto di carburanti.
Quest'anno i dipendenti che beneficiano di un piano di welfare aziendale possono quindi utilizzare il proprio credito welfare per acquistare buoni carburante fino a 458,23 euro. Resta invariata la soglia di 258,23 per tutti gli altri tipi di buoni spesa.
Facciamo un esempio concreto:
Elena ha ricevuto un credito welfare pari a € 1.000 dal suo datore di lavoro.
In base alla normativa vigente (art. 100 TUIR), potrà utilizzare anche tutti i 1.000 euro per servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, per esempio per un viaggio o un corso di lingue.
Se invece Elena volesse utilizzare il credito per l'acquisto di servizi di altro genere, per esempio buoni spesa per il supermercato, in base all'art 51 c. 3 del TUIR dei 1.000 euro totali potrà utilizzarne al massimo €258,23 per questo scopo.
Se anziché buoni per il supermercato Elena volesse utilizzare il suo credito per l'acquisto di buoni carburante, allora alla soglia di spesa si aggiungono ulteriori €200, per cui per esempio, potrebbe acquistare €300 in buoni carburante, €100 in buoni spesa per il supermercato e €600 per un corso di inglese.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2022 fornisce ulteriori chiarimenti .
Uno degli aspetti chiariti è che l’esenzione IRPEF spetta per i buoni relativi ai rifornimenti di benzina, gasolio, GPL e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici, “anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.
L'Agenzia delle Entrate conferma che non si tratta di un contributo in denaro, bensì dell’esenzione fiscale per i lavoratori del valore dei buoni riconosciuti dal proprio datore di lavoro, fino ad un massimo di 200 euro.