Fringe benefit: la disciplina fiscale nel 2022

I fringe benefit sono voci aggiuntive del reddito che consistono nella concessione dell’uso di beni o servizi, quali, ad esempio, l’ auto aziendale, l’abitazione, il telefono e i buoni pasto. La finalità è da inquadrarsi nell’ambito di tutto ciò che è welfare aziendale e quindi aumento del benessere del lavoratore e incentivo alla produttività. 

In quanto voci aggiuntive del reddito, i fringe benefit compaiono in busta paga, e sono quindi soggetti a tassazione come erogazioni in natura. Il fondamento normativo risiede infatti nell’art. 2099 comma terzo del codice civile, ai sensi del quale il lavoratore può essere retribuito, in tutto o in parte, anche con prestazioni in natura.

I fringe benefit sono quindi, a tutti gli effetti, parte della retribuzione ma, qualora il valore corrispondente si mantenga entro una certa somma, calcolata nell’ambito del periodo di imposta, sono considerati esclusi dal reddito.

E’ sempre l’articolo 51 TUIR, norma cardine della disciplina in tema di welfare, che ne prevede l’erogazione e ne disciplina alcune ipotesi specifiche e i relativi regimi di tassazione.

I fringe benefit possono essere attribuiti ad un singolo dipendente scelto, e saranno quindi previsti nell’ambito del contratto individuale di lavoro o, diversamente, possono avere quali destinatari l’intera platea dei dipendenti o categorie ben definite degli stessi e rientrare, in questo secondo caso, nell’ambito di un piano di Welfare.

Come già osservato i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito a patto che non superino una certa soglia, tale soglia è fissata dalla legge in 258,23 euro (equivalenti alle vecchie 500 mila Lire); somma raddoppiata, e portata a 516,46 euro, per il periodo d’imposta 2020, (D.L. 14 agosto 2020 n. 104) nell’ambito delle misure prese ai fini di contrastare gli effetti negativi della pandemia. Il raddoppio della cifra è stato poi ulteriormente prorogato a tutto il 2021 (D.L. 22 marzo 2021 n. 41). A partire dal 1° gennaio 2022 la soglia è però tornata al valore originale di € 258,23 poiché il Governo non ha ritenuto di rendere strutturale l'incremento concesso nei due anni passati.

Attenzione: qualora venga superato nell'anno fiscale detto tetto massimo, da calcolarsi in capo al singolo dipendente, l’intera cifra concorrerà alla formazione del reddito e non solo l’esubero.

Ma come si calcola il valore del bene concesso in uso o del servizio prestato?

La legge dispone di avere a mente il “valore normale”, questo è rappresentato dalla misura pari al prezzo di mercato, oppure dal prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista nel caso in cui sia l’azienda stessa a produrre il bene/servizio fornito al dipendente.

Per alcune ipotesi di fringe benefit invece è il legislatore stesso ad aver stabilito dei parametri forfettari per il calcolo del valore e quindi della tassazione.

Si pensi all’esempio tipico, e particolarmente diffuso, di fringe benefit: l’auto aziendale.

La concessione d’uso dell’auto costituisce fringe benefit qualora venga attribuita per utilizzo personale o promiscuo (per uso promiscuo si intende un utilizzo che indistintamente può essere personale e aziendale. Il dipendente quindi userà l’auto per una trasferta, ma anche, ad esempio, per un viaggio durante il week end). Qualora invece l’auto sia messa a disposizione per i soli fini aziendali, non rappresentando un beneficio per il lavoratore, non rientra nella disciplina dei fringe benefit.

L’attribuzione dell’auto per uso promiscuo (ipotesi più frequente) è oggetto di specifica regolazione normativa in merito alla sua tassazione. Il  valore si determina forfettariamente, secondo le tabelle standard emanate dall’Aci (art. 51 TUIR comma 4 let. a).

Il benefit auto aziendale quindi, essendo calcolato su base forfettaria,  non è collegato ai chilometri percorsi dal dipendente ma è formulato su base annuale e calcolato per mezzo di due elementi: il costo chilometrico del veicolo concesso (estrapolato dalle tabelle emanate dall’Aci) moltiplicato per un numero di km fisso stabilito dal legislatore (15.000 km).

Al valore così ottenuto si dovrà applicare una percentuale, diversa in base alle emissioni dell’auto. Originariamente il legislatore non aveva previsto tale distinzione, applicando quindi una percentuale fissa, dal 2019 invece ha suddivido i veicoli in più fasce sulla base delle emissioni di CO2, tassando quindi maggiormente i veicoli più inquinanti.

Così come per la concessione dell’auto, il legislatore ha dettato una disciplina specifica per gli altri fringe benefit previsti all’art. 51 TUIR comma 4 (concessione di prestiti, fabbricati in locazione, servizi di trasporto). Nelle altre ipotesi di erogazioni in natura, non diversamente disciplinate, torna invece ad applicarsi la regola (art. 51 TUIR comma 3) del limite dei 258,23 euro.

Federica Rabajoli, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense; diplomata, inoltre, in scrittura e storytelling alla scuola Holden. Studia e scrive con passione di diritto. redazione@beneficy.com