Il testo definitivo del Decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, ha confermato l'innalzamento fino a 600 euro della soglia per l’esclusione della formazione del reddito del valore di beni e servizi riconosciuti dai datori di lavoro ai propri dipendenti previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.
Il limite, che precedentemente era pari a € 258,23, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e tornerà al valore originale l'anno prossimo, a meno che il nuovo governo non intervenga con un intervento strutturale al momento della conversione in legge del decreto.
Questa iniziativa si somma a quella relativa all'acquisto di buoni carburanti, per i quali sussiste un'ulteriore franchigia di 200 euro. Quindi, volendo, i dipendenti beneficiari di un piano di welfare aziendale, possono utilizzare il proprio credito per l'acquisto di buoni carburante fino a 800 euro totali.
L'altra novità introdotta dal decreto "Aiuti bis" è la possibilità di utilizzare il credito di 600 euro di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR per ottenere da parte del datore di lavoro il rimborso delle bollette di luce e gas pagate nel corso dell'anno.