Facciamo un po’ di chiarezza: non esiste alcun “Bonus Smart Working”.
In questi giorni leggo su varie testate la notizia di un “Bonus Smart-Working" di 516 euro introdotto dal decreto “Sostegni-bis”.
Si tratta di una bufala, ripresa anche da testate blasonate.
In effetti il Governo ha emanato con l’art. 6-quinquies del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 le “Misure per l'incentivazione del welfare aziendale”.
Tale norma altro non fa che confermare per tutto il 2021 l’innalzamento a 516,46 euro del limite di importo definito dall’art. 51 comma 3 del TUIR già stabilito per l’anno 2020.
L’art. 51 comma 3 del TUIR non ha nulla a che fare specificatamente con lo smart working. Riguarda invece qualunque bene o servizio erogato in natura dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
In effetti il datore di lavoro potrebbe offrire ai propri dipendenti, per esempio, una poltrona ergonomica da utilizzare in caso di home-working (per favore non chiamatelo “smart”), ma anche una comoda sedia a sdraio sulla quale prendere il sole in terrazza, purché il costo non superi i 516,46 euro, oltre il quale l’intero valore (e non solo la quota eccedente) sarebbe soggetto alla normale tassazione.
Qualche azienda, presa dall’euforia della falsa notizia, ha pensato di poter erogare in busta paga un contributo di 516 euro ai propri dipendenti in “smart working”.
No! Non si può. L’importo non può essere erogato in denaro ma solo in beni e servizi in natura oppure attraverso “voucher” (ovvero titoli di legittimazione anche detti "buoni corrispettivo") che siano strettamente nominali e riportino l’indicazione del bene, servizio e fornitore presso il quale siano spendibili.
Il mio consiglio (di parte ovviamente) è quello di evitare il fai-da-te. Meglio affidarsi a una piattaforma di welfare aziendale che garantisca il rispetto delle norme o avvalersi del supporto di un professionista qualificato.
Art. 6 quinquies D.L. 22 marzo 2021 n. 41
Misure per l'incentivazione del welfare aziendale
All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021».Art. 112 D.L. 14 agosto 2020 n. 104
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46.