Trasformazione premi in welfare

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul welfare aziendale e sulla detassazione dei premi di risultato con la circolare 5/E/2018 dando particolare risalto al concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Come è noto la legge di stabilità 2016, ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% da applicare sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; tali premi possono essere trasformati totalmente o parzialmente in welfare aziendale.

Sono detassabili i premi sino a 3.000 euro, elevabili a 4.000 se vi è il coinvolgimento paritetico dei lavoratori; tale agevolazione è concessa ai soggetti che nell’anno precedente all’erogazione del premio hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino ad un massimo di 80.000 euro.

Da interpretare la definizione del coinvolgimento paritetico dei lavoratori racchiuso in  schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro”.

Riuscire a coinvolgere i dipendenti può essere un'ottima modalità per fare conoscere loro le potenzialità del welfare anche attraverso la predisposizione di un premio di produttività.

Il Ministero, afferma che il coinvolgimento paritetico è formalizzato mediante un Piano di Innovazione, promosso dal datore di lavoro ed elaborato mediante comitati paritetici aziendali declinati attraverso

  • SOP, schemi organizzativi di innovazione partecipata;
  • PGP, programmi di gestione partecipata.

Ricordiamo però che il welfare può percorrere anche ulteriori strade per giungere sino ai lavoratori, tra le quali il regolamento aziendale.