Sicurezza e Welfare

Di Manuel Marini – Consulente del lavoro

Come tutti ben sappiamo, negli Stati Uniti si realizzano piani di welfare aziendale dagli anni ’80; in Italia, invece, le imprese hanno iniziato soltanto negli ultimi anni. E’ da rilevare che solo in seguito agli ottimi risultati ottenuti da grandi gruppi aziendali pionieri della materia, si è avuto un progressivo accoglimento di queste misure di benessere all’interno della contrattazione collettiva (prima) e della normativa fiscale (poi).

Non possiamo affermare la stessa cosa per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: in Italia questa materia, infatti, gode di fondamenta normative ben consolidate negli anni che impongono, alle imprese con almeno un lavoratore, l’attuazione di determinati adempimenti.

Ad un primo impatto, la tutela della salute e della sicurezza può sembrare molto lontana dalle misure di welfare aziendale: in realtà non è così.

L’attenzione al benessere dei lavoratori, la quale sembra essere esplosa soltanto di recente, in realtà è oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali da molti anni. Occorre rilevare, infatti, che nel lontano 2004, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello europeo, hanno sottoscritto un accordo quadro relativo allo stress lavoro-correlato: quest’ultimo viene definito come una situazione di malessere che, nel lungo periodo, può condurre il lavoratore ad avere problemi di salute. Lo stress da lavoro, dunque, risulta essere un rischio vero e proprio e, in quanto tale, dev’essere oggetto di idonea valutazione. Il suddetto Accordo Quadro europeo è stato accolto in Italia con la pubblicazione del D. Lgs. 81/08, il cd Testo Unico, ed è stato recepito per esteso dalle sigle sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative con l’Accordo Interconfederale del 9 Giugno 2008. Effettuando la valutazione dello stress lavoro-correlato, che ribadiamo essere obbligatoria, il datore di lavoro viene a conoscenza di situazioni critiche (o potenzialmente tali) che, se affrontate nel modo giusto, possono portare i lavoratori ad una maggiore efficienza e, più in generale a benefici economici  e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso.

Aldilà delle attenzioni mostrate già da tempo dalle organizzazioni sindacali e datoriali verso il benessere organizzativo, come riportato nel rapporto Welfare Index PMI 2017, si evidenzia che molte piccole e medie imprese erogano servizi di welfare attuando misure aziendali, aggiuntive a quelle obbligatorie, volte all’incremento dei livelli di sicurezza: tra queste vi rientrano visite mediche aggiuntive a quelle preventive e periodiche ma anche la formazione integrativa a quella minima obbligatoria (come ad esempio i corsi di guida sicura volti alla riduzione degli infortuni in itinere) etc.

L’attuazione di queste misure volte al miglioramento dei livelli minimi di sicurezza, oltre ad essere oggetto di benefici fiscali specifici, possono essere ricomprese tra quelle attività che permettono alle aziende di ottenere riduzioni sugli importi da versare all’Inail, mediante la presentazione del modello OT24. e