Flexible benefits: vantaggi fiscali per imprese e lavoratori dipendenti

I flexible benefits sono una forma di retribuzione complementare in beni e servizi per il welfare, (per esempio viaggi, corsi di formazione, cure mediche, carsharing, ecc.), che non concorrono a formare il reddito di lavoratore dipendente.
Rispetto alla retribuzione in denaro, il risparmio per il datore di lavoro è pari a circa il 40% mentre per i dipendenti il risparmio può raggiungere il 50%.

Per esempio, 1000€ erogati in denaro, costano al datore di lavoro 1400€, ma il netto in busta paga al dipendente si riduce a soli 500-600€ per effetto delle trattenute fiscali.
Gli stessi 1000€ erogati sotto forma di flexible benefits, costano all’azienda 1000€, deducibili dal reddito d’impresa, con un risparmio per il datore di lavoro di 400€, e sono interamente spendibili dal dipendente, per il quale sono esentasse.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno potenziato le agevolazioni fiscali per servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa).
Nonostante la retribuzione in benefits fosse già presente, la nuova normativa la potenzia e ne amplia il ventaglio di servizi, rendendola più completa e appetibile per aziende e dipendenti.
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
L’accezione “lavoratori dipendenti” va intesa in senso ampio, ricomprendendo anche coloro i quali percepiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.
Le agevolazioni previste per i familiari dei dipendenti prescindono dal fatto che essi siano o meno a carico fiscalmente.
Le agevolazioni valgono anche per le imprese. Infatti, se l’erogazione avviene a titolo di contratto, accordo o regolamento aziendale, il datore di lavoro fruisce della deducibilità integrale dei relativi costi (art. 95 del TUIR), anziché solo nel limite del 5 per mille previsto dall’art. 100 del TUIR come nel caso di erogazioni volontarie.
Al riguardo va osservato come, nel caso in cui il datore di lavoro decida di fornire ai propri dipendenti servizi di welfare, non sarà necessario sottoscrivere alcun accordo sindacale, fatta salva l’ipotesi in cui il datore stesso intenda dedurre integralmente le spese affrontate per la predisposizione del piano. L’accordo risulta invece essenziale in caso di erogazione di premi di risultato, ovvero laddove si intenda riconoscere ai lavoratori stessi la facoltà di optare per servizi di welfare in luogo dell’assegnazione economica.
Nel caso in cui l’importo del premio di produzione sia convertito in forme di welfare aziendale questo non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, se utilizzato per spese di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria anche per anziani e disabili, asili nido e scuole materne, borse di studio a familiari.